DETRAZIONE IRPEF 19% SPESE SANITARIE. Cerchiamo di fare un pò di chiarezza riguardo alle detrazioni Irpef per spese sanitarie sui materassi
La condotta certamente non molto chiara di molte aziende in riferimento alle detrazioni Irpef ha fatto sorgere il dubbio che bastava una semplice autocertificazione per aver diritto alla detrazione del 19% del costo sull’acquisto di qualsiasi tipo di materasso, inducendo inoltre a ritenere in maniera ingannevole che chiunque avesse diritto a tale detrazione.
Chiariamo agli acquirenti che la detraibilità è limitata ai soli ausili antidecubito (se Dispositivo Medico CE iscritto nel Nomenclatore dei Dispositivi Medici delle protesi) e solo a soggetti aventi effettiva necessità (preferibile certificato del medico specialista e in alternativa dichiarazione sostitutiva atto di notorietà) Questo per evitare di incorrere in severe sanzioni di legge.
Alleghiamo per conoscenza la risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un quesito
posto da Federlegno
21-12-2006 detraibilità dei materassi
Rimandiamo al sito del Ministero della Salute
Queste informazioni sono a carattere generale, non entriamo nel merito e non possiamo sindacare sul giudizio e/o valutazione del Medico o su consigli dei consulenti Fiscali.
La natura della patologia e la prescrizione è a discrezione del Medico e l’eventuale autocertificazione sostitutiva dell’atto di notorietà avviene con piena assunzione di responsabilità da parte del dichiarante.
COSA DEVE FARE IL CONTRIBUENTE PER OTTENERE SGRAVIO FISCALE?
Se il prodotto è incluso nell’elenco dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute il cliente non è tenuto a verificare che il prodotto rientri, dovrà solo conservare la documentazione dal quale si evince che il prodotto acquistato ha la marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee.
Dal punto di vista fiscale va conservata la fattura intestata al soggetto che ha la patologia riscontrata e che sostiene la spesa con la descrizione del dispositivo medico;
La documentazione dovrà essere inviata al proprio Consulente Fiscale o Caf e la spesa sostenuta potrà essere detratta del 19% (per la parte che supera la franchigia di Euro 129.11 sull’ammontare complessivo delle spese sanitarie sostenute) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce l’acquisto.
IVA AGEVOLATA 4% E DETRAZIONE IRPEF
Invece (questa sì e a ragion veduta) le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera) e per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili si applica l’iva agevolata al 4% e relativa detrazione Irpef . Vi rimandiamo in merito al sito dell’Agenzia delle Entrate
Per fruire dell’aliquota Iva ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
- specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico
- certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.
Oltre all’agevolazione Iva, alle persone disabili è riconosciuta una detrazione dall’Irpef pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di:
- mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento
- sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e l’integrazione.